"L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo."
( Nelson Mandela)
Valutazione Stress da Lavoro Correlato
Il D. Lgs. 81/08 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro prevede, all’articolo 28, di inserire tra i rischi presenti in ogni luogo di lavoro anche quello dello stress lavoro-correlato. Lo Stress lavoro-correlato è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro. Quindi, lo stress preso in esame è quello causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro, non bisogna insomma far confusione con motivi personali o familiari di stress.
Come per tutti gli altri fattori di rischio, la valutazione deve essere effettuata dal datore di lavoro avvalendosi delle figure previste dal T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La valutazione avviene in due fasi:
La prima obbligatoria («valutazione preliminare») tesa a rilevare «indicatori oggettivi e verificabili» che devono comprendere tre distinte famiglie di indicatori: eventi sentinella (che raccoglie tutti quegli elementi che possono far pensar che vi sia una situazione conclamata di stress lavoro-correlato) e fattori di contenuto e di contesto del lavoro che possono determinare lo stress.
Se da questa valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro dovrà solo darne conto nel Documento di valutazione del rischio e prevedere un piano di monitoraggio. Se invece risultano fattori di stress lavoro-correlato, si passa alla fase due: prima l’adozione di «opportuni interventi correttivi» e poi, se la situazione non migliora, alla «valutazione approfondita», che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori anche attraverso «questionari, focus group e interviste semi-strutturate». Solo nelle unità lavorative che occupano «fino a 5 lavoratori» la procedura per la valutazione approfondita può essere più semplice, per esempio «riunioni» tra datore di lavoro e dipendenti.
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