AVVOCATI

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DESCRIZIONE AREA

L’obbligo di formazione permanente comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo ovvero al rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale. Il triennio in corso è il 2014-2016.

L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento della professione forense, previdenza forense e deontologia forense.

Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 2 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei CF di un triennio i CF maturati nel triennio precedente.

Il numero di CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite pari al 30% del totale dei CF da conseguire nel triennio.






CONTATTI

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