Valutazione Esposizione dei Lavoratori al Rumore



Valutazione Esposizione dei Lavoratori al Rumore



L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi;  nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011). 

Per le situazioni nelle quali è evidente che l’esposizione a rumore è trascurabile si può ricorrere alla cosiddetta “giustificazione” che non è necessario approfondire la valutazione del rischio oppure, in casi un po’ più dubbi, ci si può limitare ad alcune misurazioni tali da poter escludere il superamento dei valori inferiori d’azione anche per i lavoratori più a rischio.

Una valutazione con misurazioni può ritenersi completa se:


definisce i LEX e Lpicco,C degli esposti a più di 80 dB(A) e 135 dB(C);

individua i fattori accentuanti il rischio (es.: ototossici, vibrazioni, rumori impulsivi…), come identificati dall’art.190, comma 1;

individua le aree e delle macchine a forte rischio (LAeq > 85 dB(A) e LCpicco > 137 dB(C));

definisce le misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio (il PARE, come da UNI/TR 11347:2010);

valuta l’efficienza e l’efficacia dei DPI-uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori.












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